La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo 1, comma 137, che:
“in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro.”
Si precisa che possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità (obbligatoria o facoltativa). Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire nell’anno in corso 2022 e la durata complessiva dell’esonero contributivo è pari a dodici mesi decorrenti dalla data del rientro.
La norma aveva posto alcuni dubbi soprattutto relativi al rientro da congedo non obbligatorio ed alla possibilità che ci fosse una soluzione di continuità tra più eventi. Con il Messaggio 4042 del 09.11.2022, l’INPS chiarisce che: “l’esonero in oggetto deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo. Conseguentemente, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione”, inoltre che ” le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate, analogamente a quanto specificato in premessa, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022. Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.”
Lo Studio sta già verificando i requisiti per i propri Clienti e resta a disposizione per chiarimenti.