Il c.d. Decreto Aiuti-ter ha introdotto, quale misura a sostegno dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, anche se erogata a dicembre 2022. In ogni caso, ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro, il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) deve risultare in essere nel mese di novembre 2022.
I beneficiari dell’indennità una tantum di 150 euro sono i lavoratori dipendenti (titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) che nel mese di novembre 2022 abbiano un imponibile previdenziale non eccedente l’importo di 1.538 euro e dichiarino di non essere titolari di trattamenti di pensione e di reddito di cittadinanza.
Il pagamento dell’indennità da parte dei datori di lavoro, in automatico, andrà effettuato anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
- laddove in forza nel mese di novembre 2022;
- subordinatamente alla dichiarazione attestante la non titolarità di trattamenti pensionistici e di Rdc.
Rispetto a tali lavoratori (stagionali, a tempo determinato, intermittenti, iscritti al FPLS) l’INPS riconoscerà l’indennità una tantum di 150 euro solo in via residuale, a domanda, qualora non l’abbiano già percepita a novembre 2022 da un datore. Tra i beneficiari dell’indennità rientrano anche ulteriori soggetti rispetto ai lavoratori sopra individuati, ai quali l’INPS riconosce direttamente la misura:
- in alcuni casi in via automatica (titolari di pensione con reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore per il 2021 a 20.000 euro, di indennità di disoccupazione NASpI, Dis-Coll e disoccupazione agricola, lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, percettori di reddito di cittadinanza);
- in altri previa domanda dell’interessato (co.co.co., dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione separata, lavoratori beneficiari di indennità nel 2021, ad es. per Covid-19, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio).
L’erogazione dei 150 euro, per il tramite dei datori di lavoro, è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, poiché l’istituto della compensazione delle prestazioni temporanee a carico INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, è previsto solo per i lavoratori a tempo indeterminato e non anche per quelli a termine.
Per i collaboratori sportivi l’indennità sarà erogata da Sport e Salute S.p.A..
Nei prossimi giorni Labor et cetera invierà ad ogni suo cliente le dichiarazioni nominative e definitive utili da poco pubblicate dall’INPS.