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LABOR|| LA NUOVA IRPEF E LA REVISIONE DEL “CUNEO FISCALE”. NUOVE DETRAZIONI E FINE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

a cura di
Gabriele Brunello (in collaborazione con Eleve)

Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’I.R.PE.F. previste dall’art. 1 del D.Lgs 30.12.2023, n. 216 per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti:
• la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote I.R.PE.F.;
• la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;
• la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Per il periodo d’imposta 2025, a fronte della decadenza dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. “esonero IVS” del 6% – 7%), vengono introdotte due misure fiscali:

Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote I.R.PE.F.

Mediante la sostituzione del comma 1 dell’art. 11 del T.U.I.R., viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote I.R.PE.F., già prevista per il periodo d’imposta 2024.
A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:
• fino a 28.000 euro: 23%;
• oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
• oltre 50.000 euro: 43%.

Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Mediante la modifica dell’art. 13, co. 1, lett. a) del T.U.I.R., viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 Euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 Euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Mediante la modifica all’art. 1 del D.L. n°3/2020, viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 Euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. a) del T.U.I.R., diminuita dell’importo di 75 Euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024.

Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”

Il bonus e l’ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del T.U.I.R., esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 Euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:
• 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 Euro;
• 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 Euro;
• 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 Euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

Ulteriore detrazione

L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 Euro.
L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:
• a 1.000 Euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 Euro;
• al prodotto tra 1.000 Euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 Euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 Euro.

Modalità di riconoscimento
Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta:
• verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione;
• provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).
Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs n°241/97.

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