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BONUS 200€: CHI DEVE FARE DOMANDA ALL’INPS

a cura di
Gabriele Brunello

Il Bonus 200 euro, confermato in Conversione del Decreto Aiuti, sarà erogato in questi mesi direttamente in busta paga per i lavoratori dipendenti in forza a luglio 2022 secondo i requisiti già comunicati, in maniera automatica per pensionati e simili mentre alcune categorie potranno farne richiesta direttamente effettuando domanda all’INPS. Di seguito riepiloghiamo quest’ultima fattispecie.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

L’indennità una tantum è riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. Ai fini dell’accesso al beneficio il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare attivo alla data del 18 maggio 2022 e il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione separata INPS.

Inoltre, i potenziali beneficiari:
– non devono essere titolari, alla data del 18 maggio 2022, di trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione;

– non devono essere iscritti, alla data del 18 maggio 2022, ad altre forme previdenziali obbligatorie;

– devono possedere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato. Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO E INTERMITTENTI

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti. Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.

Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, tali lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente (requisito non verificato per i dipendenti in forza a luglio 2022 con liquidazione quindi in busta paga da parte del datore).

Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
L’indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.

L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato. Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai fini dell’accesso all’indennità detti lavoratori, nell’anno 2021, devono avere cumulato almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e percepito un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.

L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato. Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori autonomi che, nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, in ai predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile. Inoltre, i lavoratori interessati – alla data del 18 maggio 2022 – devono risultare iscritti alla Gestione separata INPS.

L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato. Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

LAVORATORI INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

L’indennità una tantum è riconosciuta agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D. lgs 31 marzo 1998, n. 114.

Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori devono aver percepito, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e devono risultare iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata INPS.

L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato. Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

LAVORATORI DOMESTICI

L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari: – di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;

– di uno o più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione.

L’indennità è erogata dall’INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall’INPS, alla data del 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici. Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. A tal fine, si computano i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.

Ai fini del pagamento, che avverrà nel mese di Luglio 2022, il richiedente deve indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento dell’indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste.

L’IBAN comunicato dovrà essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.

Limitatamente ai lavoratori domestici, la domanda deve essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.

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