Con i commi 217 e 218 dell’articolo 1 della Legge 207/2024 il congedo parentale, a regime, ferme restando tutte le altre condizioni, sarà indennizzato nella misura dell’80% per 3 mesi. Perciò, coloro che, avendo esaurito il congedo obbligatorio dopo il 1° gennaio 2024 ed entro il 31.12.2024, avrebbero avuto diritto nel 2025 al secondo mese indennizzato al 60%, potranno fruire dell’indennità maggiorata all’80% per entrambi i mesi loro spettanti, come per coloro che ne hanno fruito nel corso del 2024. Coloro che terminano il congedo obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2025, avranno diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della RMG.
Occorre ricordare che i limiti di uno, due o tre mesi sono complessivi per entrambi i genitori lavoratori dipendenti.
In altre parole, per il singolo figlio possono essere indennizzati in misura maggiorata, al massimo, 3 mesi rispetto ai 9, 10 o 11 spettanti in totale al nucleo familiare. I genitori potranno distribuire tra loro la fruizione di questi 3 mesi complessivi, godendone anche contemporaneamente. I mesi maggiorati sono detratti dai 3 mesi spettanti a ciascun genitore e non “cedibili” all’altro.