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LABOR || MANOVRA 24 – LE NOVITA’ PREVIDENZIALI: CUNEO FISCALE, LAVORATRICI MADRI, CONGEDI PARENTALI, DONNE VITTIME DI VIOLENZA E EDILIZIA (Part. 2)

a cura di
Gabriele Brunello

CUNEO FISCALE E RIDUZIONE CONTRIBUTIVA

Le norme riconoscono in via eccezionale, anche  per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ed in continuità con quanto disposto dal Decreto Lavoro, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale).

Si sottolinea altresì che rispetto alla misura agevolata prevista per il 2022 dalla legge di Bilancio, per il 2024 ai fini del calcolo, i massimali mensili di riferimento -2.692 e 1.923 euro- dovranno essere considerati al netto del rateo di tredicesima ovvero che l’importo della tredicesima non rileverà per la quantificazione della retribuzione imponibile considerata come limite di spettanza dell’esonero e la stessa tredicesima non beneficia della riduzione contributiva.

DECONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER LE LAVORATRICI CON FIGLI

Come ulteriore misura a favore della genitorialità e della famiglia e fermo restando l’esonero contributivo (temporaneo) previsto per i lavoratori subordinati rientranti entro determinati limiti di reddito, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 viene introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 180) e limitatamente per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 un esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di la­voro subordinato a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico).

Per tali lavoratrici è riconosciuto un esonero del 100% (entro il limite massimo di 3000 euro annui/250,00 mensili) della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a ca­rico del lavoratore, fino al mese di compi­mento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per il 2024 (periodi paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) in via sperimentale, l’esonero è ricono­sciuto, anche alle lavoratrici madri di 2 (due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compi­mento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

CONGEDO PARENTALE: INCREMENTO INDENNITA’ ECONOMICA

Nel quadro degli interventi in favore della genitorialità, come già per il 2023, il legislatore con la legge di Bilancio 2024, interviene nuovamente attraverso le disposizioni contenute all’art. 36, sulla disciplina sull’istituto del congedo parentale attraverso un parziale potenziamento della prevista indennità economica erogata dall’INPS.

Fermo restando quindi i limiti di durata massima complessiva (tra i due genitori) e le modalità di fruizione che rimangono invariate, dal 1° gennaio 2024 (e fino al 31 dicembre 2024) i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, di:

  • due mesi (per il solo 2024) di congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura dell’80%;
  • per gli ulteriori mesi fruibili l’indennità riconosciuta resta confermata nella misura standard del 30%.

Vale la pena di sottolineare che trattandosi di misura di carattere strutturale a partire dal 2025, l’indennità riconosciuta dall’INPS sarà pari a:

  • un mese di congedo parentale (in alternativa tra i due genitori) indennizzato nella misura dell’80% per il primo mese;
  • un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura del 60%;
  • indennità standard pari al30% per i mesi successivi.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE VITTIME DI VIOLENZA

Per i datori di lavoro privati che nel, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del cosiddetto “Reddito di Libertà” (art. 105-bis DL 34/2020 conv. in Legge 77/2020), al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto un esonero contributivo (con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e ferme restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

In sede di prima applicazione, l’esonero contributivo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del reddito di libertà nell’anno 2023:

  • in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione;
  • nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l’esonero contributivo spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione.

L’esonero contributivo in parola è riconosciuto nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, 4 milioni di euro per l’anno 2025, 3,8 milioni di euro per l’anno 2026, 2,5 milioni di euro per l’anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l’anno 2028.

EDILIZIA: CONFERMATA LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL 2023

In data 10 gennaio 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sezione Pubblicità legale, il decreto interministeriale del 13 dicembre 2023 con il quale si conferma, per l’anno 2023, la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile nella misura dell’11,50%.

 

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