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LABOR || MANOVRA 24 – LE NOVITA’ FISCALI: NUOVI SCAGLIONI IRPEF, FRINGE BENEFIT, DETRAZIONI E TIR, AGEVOLAZIONI PREMI E RISTORANTI (Part. 1)

a cura di
Gabriele Brunello

NUOVI SCAGLIONI IRPEF

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, il D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, viene data attuazione alla riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Solo per il periodo d’imposta 2024, vengono rimodulate le aliquote Irpef progressive e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda, riducendoli a tre:
• 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
• 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
• 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Rispetto al 2023 viene assorbito il 2° scaglione (da 15.000 a 28.000) nel primo scaglione al 23%, portando di fatto un beneficio massimo pari a euro 260.

FRINGE BENEFIT – RIVISTO IL TETTO

Per quanto riguarda i fringe benefit, nella Legge di Bilancio 2024, nei commi 15 e 16, il tetto viene portato, per il solo 2024, a 1.000 euro dai precedenti 258,30 euro per la generalità dei dipendenti. Per i lavoratori con figli a carico, invece, sale a 2.000 euro (riducendo pertanto l’attuale bonus 3.000 euro previsto nel 2023).

Anche per il 2024, dunque, in materia di welfare aziendale si è scelto di prevedere una norma transitoria e incentrata esclusivamente sui fringe benefit. Secondo chi scrive si tratta di una scelta limitante. Le ragione le riprendo da un articolo di Secondo welfare che potete consultare cliccando QUI .

FRINGE BENEFIT PER I PRESTITI CONCESSI AI LAVORATORI 

Relativamente alla tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti, è modificato l’art. 51 c. 4 lett. b) TUIR. Il riferimento del tasso base diventa:

  • per i mutui a tasso fisso, quello vigente alla data di concessione del prestito;
  • per i mutui a tasso variabile, quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.

 

DETRAZIONI D’IMPOSTA E TIR

Per il periodo d’imposta 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi fino a 15.000 euro.
Per quanto attiene al trattamento integrativo (TIR) viene mantenuto il meccanismo correttivo per titolari di reddito non superiore a euro 15.000, in base al quale la verifica di presenza di Irpef lorda di importo superiore alle detrazioni spettanti va effettuata considerando il valore di 1.880€ (2023) e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione 2024 pari a 1.955€.

CONFERMATA ALIQUOTA DEL 5% SUI PREMI DI RISULTATO

Confermata anche per l’anno 2024 la riduzione (5%) dell’aliquota Irpef a titolo di imposta sostituiva sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti relative ai premi di produttività.

La volontà del Governo di mantenere l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% rientra tra le misure volte alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed è in linea con l’obbiettivo di incentivare l’utilizzo di sistemi premiali connessi all’incremento della produttività aziendale.

Il premio di risultato “detassato” prevede la possibilità di applicare su somme riconosciute a titolo premiale un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

Anche per l’anno 2024 l’aliquota di tale imposta sostitutiva è confermata al 5%.

L’aliquota agevolata (5% per il 2024) è applicabile a fronte premi di risultato, erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, di ammontare   variabile (comunque entro un limite complessivo “premiale” per singolo lavoratore non superiore a euro di 3.000 euro lordi) la cui corresponsione   sia   legata   ad   incrementi   di   produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con specifico decreto del Ministero del Lavoro, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Il particolare regime fiscale di “detassazione” trova applicazione esclusivamente per i titolari di reddito di lavoro dipendente (nell’anno precedente l’erogazione del premio) di ammontare non superiore ad 80.000 euro.

DETASSAZIONE LAVORO FESTIVO E NOTTURNO NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE

Al fine di contrastare la mancanza di offerta di lavoro e la conseguente carenza di personale nel settore turistico ricettivo e termale, la legge di Bilancio 2024 prevede che, dal 1°gennaio 2024 fino al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del settore turistico alberghiero (inclusi gli stabilimenti termali), titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 euro, sia riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario e festivo.

Il Datore di lavoro provvede al riconoscimento del trattamento il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.

 

 

 

 

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