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LABOR || DECRETO LAVORO (PART 1) – LAVORO A TEMPO DETERMINATO

a cura di
Gabriele Brunello

È in vigore dal 5 maggio il “Decreto Lavoro” (D.L. n. 48/2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio. Le nuove misure – alcune con decorrenza immediata, altre applicabili a partire dal 2024 – prevedono l’introduzione dell’assegno per l’inclusione che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, i nuovi incentivi per le assunzioni e la revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro. Previste, inoltre, nuove causali per la stipula di contratti di lavoro a termine, l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, la riduzione del cuneo fiscale e modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali in specifici settori.

Ho aspettato alcuni giorni prima di pubblicare le notizie inerenti a questo provvedimento perché credo e spero che nei sessanta giorni utili per la conversione saranno inserite modifiche in quanto alcuni aspetti risultano poco chiari e di difficile applicazione pratica.

Intanto proviamo, come è nostro solito, a riepilogare in maniera semplice e sintetica le principali novità.

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

Le causali legittimanti il ricorso al lavoro a tempo determinato in caso di rinnovo contrattuale e o contratti che superano la durata di 12 mesi e fino a 24, sono sostituite dalle seguenti:

– specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria;

– in assenza di quanto previsto al precedente punto, cioè di una previsione della contrattazione collettiva, entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti anche attraverso il ricorso allo strumento della certificazione presso una delle apposite commissioni;

– esigenze sostitutive di altri lavoratori.

Le regole valgono anche per il lavoro somministrato.

A parere di chi scrive, ad oggi il focus quindi sull’instaurazione o proroga di contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi è sulla situazione dell’attuale contrattazione collettiva e sulle commissioni di certificazioni dei contratti (presso Ispettorato del Lavoro, Università, enti bilaterali costituiti dalle associazioni sindacali, Consulenti del Lavoro). A titolo informativo le commissioni di certificazione garantiscono la corretta applicazione a norma di legge della disciplina e sono fonte di garanzia per entrambe le parti (datore/lavoratore) perché costituite da rappresentanti dello Stato, dei sindacati, dell’Università, dei professionisti del lavoro iscritti agli appositi albi.

I contratti collettivi cosa prevedono in tema di lavoro a termine? Come sono scritti e come saranno aggiornati? Le commissioni di certificazione sono pronte ad accogliere queste nuove istanze senza preconcetti? Il sistema è pronto a non ricadere nel cosiddetto fenomeno del “causalone” che era foriero di vertenze, superato all’epoca dal Governo Monti?

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