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LABOR || NUOVO DECRETO FLUSSI PER IL 2023: UNO SU MILLE CE LA FA

a cura di
Gabriele Brunello

Nella settimana prima del Festival di Sanremo il titolo non poteva non ricordare la famosa canzone di Gianni Morandi. Perché se è vero che è stata resa nota la data del clic day (il 27 marzo 2023 dalle ore 09.00) e che le domande potranno essere caricate dal 30 gennaio al 22 marzo, è vero anche che il cammino per  presentare la domanda di nulla osta al lavoro degli stranieri si arricchisce di un’ulteriore difficoltà.

Il datore di lavoro, infatti, che volesse presentare domanda utilizzando il Decreto flussi 2022 (DPCM 29 dicembre 2022), dovrà preventivamente verificare presso il Centro per l’Impiego di competenza la disponibilità di lavoratori per la tipologia contrattuale, di mansione, di durata, luogo e orario di lavoro ricarcata, titolari di NASPI o reddito di cittadinanza.

Vediamo quindi cosa potrebbe succedere:

  • nei successivi 15 giorni lavorativi alla domanda presentata dal datore, il Centro per l’Impiego rilascerà dei nominativi di persone disponibili alla selezione, alle quali il datore dovrà effettuare un colloquio. Solo in caso di esito negativo della selezione con motivazioni scritte il datore procederà alla richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico Immigrazione;
  • nei successivi 15 giorni lavorativi alla domanda presentata dal datore, il Centro per l’Impiego potrebbe rilasciare l’attestazione di indisponibilità ed in questo caso il datore potrà procedere direttamente con la presentazione della domanda. In caso il Centro per l’Impiego non rispondesse, si considera l’esito negativo e si potrà lo stesso procedere alla richiesta;
  • infine, mancata presentazione dei candidati alle attività di selezione senza giustificato motivo e possibilità di procedere alla domanda decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla richiesta di personale da parte del datore.

Restano esclusi dalla procedura i lavoratori stagionali, quelli del settore turistico – alberghiero e agricolo, i lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all’estero di cui all’art. 23 TUI.

Il consiglio per chi fosse interessato ad avviare una pratica di questo tipo, posto che gli aspetti da verificare non sono solo quelli relativi a quanto appena descritto, ma anche attinenti al tipo lavoratore, all’idoneità alloggiativa e spese di rimpatrio, nonché alla situazione economica dell’impresa stessa, è quella di muoversi con largo anticipo.

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