Il Bonus carburante è stato confermato per tutto l’anno 2023 e non solo per il primo trimestre come ipotizzava il testo licenziato dal Governo. Il DL 5/2023 all’art. 2, ripropone la misura introdotta per l’anno 2022 dal DL 21/2022 anche se con un testo leggermente diverso.
Anche in questa versione il beneficio riguarda espressamente i soli lavoratori dipendenti e non altre figure che vedono tassati i propri redditi con criteri assimilati a quelli del lavoro dipendente quali i collaboratori coordinati e continuativi e gli amministratori di società. Sono esclusi anche i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.
Il termine “datori di lavoro del settore privato” inserito in sede di conversione in legge del DL 21/2022 estende però l’agevolazione ai dipendenti di datori di lavoro che non sono “aziende private” quali i professionisti.
Il Bonus carburante il cui importo non supera i 200 euro (valore annuo) è erogato in esenzione da imposta e si può cumulare con altri, eventuali, benefits che a norma del terzo comma dell’art. 51 TUIR non sono soggetti a tassazione se non superano i 258,34 euro annui. Si è tornati a questo valore in quanto non è stato, almeno per ora, confermato il maggior limite di 3.000 che ha operato nel 2022.
Il superamento dei limiti citati comporta la tassazione dell’intero importo del benefit e non solo della somma eccedente. È pertanto parere di chi scrive che anche per il 2023 il superamento del limite di 200 euro provochi la tassazione dell’intero importo.
SI RICORDA CHE QUESTO ELEMENTO E’ CHIAMATO COMUNEMENTE “BONUS” MA DI FATTO NON LO E’. E’ UN ELEMENTO EROGATO FACOLTATIVAMENTE DAI DATORI PER IL QUALE GLI STESSI BENEFICIANO DI UN’ESENZIONE D’IMPOSTA.