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LABOR || NUOVE MODALITÀ DI EROGAZIONE NASpI ANTICIPATA

a cura di
Gabriele Brunello

Il comma 176 introduce una modifica sostanziale all’erogazione della NASpI anticipata (incentivo all’autoimprenditorialità). La prestazione non viene più corrisposta in un’unica soluzione, ma viene suddivisa in due rate.

  • Prima Rata (70%): Erogata al momento della richiesta.

  • Seconda Rata (30%): Erogata al termine del periodo teorico di spettanza della prestazione.

    • Nota: Se la durata della NASpI termina entro 6 mesi dall’inizio attività, la rata viene pagata a fine prestazione. Se termina oltre, viene pagata dopo 6 mesi dalla domanda di anticipazione.

Attività Beneficiarie

L’incentivo è riconosciuto per:

  • Attività professionale (liberi professionisti).

  • Impresa individuale (commerciale, artigiana, agricola).

  • Sottoscrizione di quote di capitale in cooperative di lavoro.

  • Costituzione di società unipersonali o ingresso in società di persone/capitali (se il reddito prodotto è qualificato come reddito d’impresa).

  • Esclusione: Soci di solo capitale (investitori senza attività lavorativa).

Termini e Condizioni

  • Domanda: Va presentata all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla sottoscrizione della quota societaria, a pena di decadenza.

  • Condizioni per la 2° rata: Il beneficiario non deve instaurare rapporti di lavoro subordinato né diventare titolare di pensione diretta (salvo assegno ordinario di invalidità).

Orientamenti Giurisprudenziali Rilevanti

  • Assegno di Invalidità (Cassazione n. 4724/2025): È confermata la compatibilità e il cumulo se l’assegno di invalidità è già percepito prima della richiesta della NASpI.

  • Restituzione dell’Anticipazione (Corte Costituzionale n. 90/2024): In caso di rioccupazione come dipendente, l’obbligo di restituire l’anticipo è limitato. Se l’attività autonoma cessa per cause non imputabili al lavoratore, la restituzione è dovuta solo in misura proporzionale al periodo di lavoro subordinato svolto.

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