Il comma 176 introduce una modifica sostanziale all’erogazione della NASpI anticipata (incentivo all’autoimprenditorialità). La prestazione non viene più corrisposta in un’unica soluzione, ma viene suddivisa in due rate.
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Prima Rata (70%): Erogata al momento della richiesta.
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Seconda Rata (30%): Erogata al termine del periodo teorico di spettanza della prestazione.
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Nota: Se la durata della NASpI termina entro 6 mesi dall’inizio attività, la rata viene pagata a fine prestazione. Se termina oltre, viene pagata dopo 6 mesi dalla domanda di anticipazione.
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Attività Beneficiarie
L’incentivo è riconosciuto per:
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Attività professionale (liberi professionisti).
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Impresa individuale (commerciale, artigiana, agricola).
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Sottoscrizione di quote di capitale in cooperative di lavoro.
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Costituzione di società unipersonali o ingresso in società di persone/capitali (se il reddito prodotto è qualificato come reddito d’impresa).
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Esclusione: Soci di solo capitale (investitori senza attività lavorativa).
Termini e Condizioni
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Domanda: Va presentata all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla sottoscrizione della quota societaria, a pena di decadenza.
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Condizioni per la 2° rata: Il beneficiario non deve instaurare rapporti di lavoro subordinato né diventare titolare di pensione diretta (salvo assegno ordinario di invalidità).
Orientamenti Giurisprudenziali Rilevanti
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Assegno di Invalidità (Cassazione n. 4724/2025): È confermata la compatibilità e il cumulo se l’assegno di invalidità è già percepito prima della richiesta della NASpI.
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Restituzione dell’Anticipazione (Corte Costituzionale n. 90/2024): In caso di rioccupazione come dipendente, l’obbligo di restituire l’anticipo è limitato. Se l’attività autonoma cessa per cause non imputabili al lavoratore, la restituzione è dovuta solo in misura proporzionale al periodo di lavoro subordinato svolto.